Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).

      1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4,

 

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comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
      2. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
      3. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che sono gestiti dalla Banca d'Italia gratuitamente.
      4. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per i soli conti di cittadinanza; tale passività è addebitata in frazioni uguali al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
      5. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sui conti di cittadinanza.
      6. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza è accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di riferimento di cui all'articolo 2, comma 5.